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Liana
Vettori Iscritta dal 1999 al n. 3 dei Consulenti tecnici e Periti del TRIBUNALE DI PISTOIA
LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
A tutti noi
Periti e Consulenti capita di ricevere telefonate con
richiesta di pareri preventivi prima di iniziare una causa.
A volte alcuni di noi ritengono quest'attività come minoritaria rispetto allo stilare una vera e propria consulenza tecnica d'ufficio o di parte ma comunque in corso di causa. Niente di più errato! La consulenza tecnica preventiva impegna l'esperto nello stesso identico modo con cui lo impegna una CTU, anzi forse in misura maggiore, in quanto un parere errato potrebbe dar luogo ad una rivalsa delle parti . Consiglio quindi a tutti una prudenza nell'esprimere giudizi certi, specie se basati solo sull'esame di materiale in fotocopia. Ho trovato in internet su ALTALEX un interessante articolo che spiega: 1. Introduzione e fonti Tra le molteplici e variamente atteggiate modificazioni apportate dal legislatore al Codice di Procedura Civile, a partire dal cosiddetto ”decreto competitività” n. 35 del 2005, per finire con i recenti decreti di riforma dell’arbitrato, e del giudizio di Cassazione dell’inverno 2006, l’introduzione della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, di cui all’art. 696-bis c.p.c., rappresenta una delle novità più interessanti. Ciò poiché sembra rendere concretamente percorribile quella finalità deflativa del contenzioso che anima la ratio sottesa all’intera riforma del Codice[1], non senza rappresentare un preoccupante possibile sbocco per un progressivo abbandono della funzione giurisdizionale pubblica in materia civile da parte dello Stato. In effetti, sotto il primo profilo, esaminato il panorama della novella dal punto di vista strettamente pratico degli operatori, il nuovo strumento processuale potrebbe finalmente fornire un’arma efficace contro il proliferare dei giudizi. La norma oggetto di esame è stata introdotta dall’art. 2 comma terzo lett. e-bis) n. 6 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai sensi dell’art. 2 comma 3-quinquies del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma primo del D.L. 30 dicembre 2005 n. 271, il nuovo disposto è entrato in vigore a decorrere dal 01 marzo 2006, ed è applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. La nuova norma si colloca, all’interno del libro IV, nel titolo I, dedicato ai procedimenti sommari , sezione IV in materia di procedimenti di istruzione preventiva. interessante leggere tutto l'articolo scritto da Lorenzo Crocini su altalex http://www.altalex.com/index.php?idnot=10496
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