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Liana Vettori

GRAFOLOGO GIUDIZIARIO

Iscritta dal 1999 al n. 3 dei Consulenti tecnici e Periti del

TRIBUNALE DI PISTOIA


Modifiche al Codice Civile L. 18 giugno 2009, n. 69

- Art. 191 cod. proc. civ. - Nomina di un consulente tecnico.

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

- Art. 195 cod. proc. civ. - Processo verbale e relazione.

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

- Art. 23 disp. Att. cod. proc. civ. - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.

Il Presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del Tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista dal primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

 


Perizia grafica


QUESITI PARTICOLARI

Datazione degli inchiostri

Analisi digitale degli inchiostri

La sovrapposizione dei tratti

Scientificità della perizia

I 10 segni per riconoscere un falso

Scritture di consanguinei

Tremori naturali e tremori artificiosi





Il Prof. Umberto Veronesi, sul settimanale "OGGI", nel 2004 affermava che:

"La Grafologia è una scienza e ci dice anche quanto siamo sani"
Ci sono casi di "disgrafia", l’alterazione della scrittura, che rivelano disturbi respiratori, cardiovascolari, intossicazioni, malattie nervose…

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