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Liana Vettori
GRAFOLOGO
GIUDIZIARIO
Iscritta dal 1999 al n. 3 dei Consulenti tecnici e
Periti del
TRIBUNALE DI PISTOIA

PREMESSA
Nel procedimento penale, le disposizioni relative alla "Perizia" sono
contenute nel Capo VI° "Perizia" del Titolo II° "Mezzi di prova" del
Libro Terzo "Prove" del
Codice di Procedura Penale, articoli da 220 a
232.
E’ anche opportuno ricordare come nel previgente Codice di
Procedura Penale, improntato al rito inquisitorio, il Giudice avesse la
facoltà e non l’obbligo di disporre una perizia. Ed era solito ricorrere
al perito quando la materia o la complessità della materia sulla quale
verteva il processo esorbitava dalle sue normali conoscenze, per cui
egli ricorreva alla nomina di un esperto in grado di fare luce sui fatti
e sulle circostanze.
Era una valutazione del tutto soggettiva da parte
del Giudice, volta alla sua necessità di conoscere, comprendere e
correttamente valutare i fatti sottoposti al suo giudizio.
Con il nuovo rito accusatorio le cose sono completamente cambiate nel
senso che la perizia è obbligatoria “quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche” (art. 220, primo comma del C.P.P.).
La perizia non è quindi diretta a fornire solo al Giudice gli elementi
conoscitivi da lui richiesti quando egli ritenga di esercitare la
facoltà di avvalersi di questo particolare mezzo di prova; ma proprio
dalla obbligatorietà degli accertamenti peritali si può desumere la
diversa funzione attribuita oggi alla perizia.
Una funzione che si può
sinteticamente riassumere nell’affermazione che oggi la perizia è
diretta soprattutto alla formazione di una conoscenza comune a tutte le
Parti del processo ed al Giudice e non solo al Giudice.
Oggi viene posta in primo piano la competenza scientifica del Perito il
quale deve portare non solo il Giudice, ma tutte le Parti del processo
all’acquisizione delle conoscenze necessarie a risolvere la "quaestio facti" sulla quale verte il processo.
Quindi non più un Perito
qualsiasi, bensì un professionista competente il quale riesca
effettivamente a fornire un contributo ad un comune sapere del Giudice e
delle Parti, cioè una persona che sappia riportare al linguaggio comune
delle persone che partecipano al processo le tematiche scientifiche
necessarie al corretto svolgimento del processo.
L’apporto del Perito è anche importante per quanto riguarda la
formulazione dei quesiti da parte del Giudice.
Nel rito attuale, il
quesito nasce dal confronto dialettico tra il Giudice e le Parti, tra il
Giudice ed il Perito, tra il Perito ed i Consulenti, e tra i consulenti
tra loro, e la decisione che ne scaturisce è la più aderente alle
necessità conoscitive emerse nel processo.
Anche su questo punto
l’apporto del Perito è molto importante perché, in virtù della sua
competenza specifica, egli è in grado di evitare che si creino false ed
illusorie conoscenze del tutto inadeguate a risolvere quella che è la
tematica processuale del fatto.
Il Grafologo Giudiziario può essere chiamato anche a svolgere la
delicata funzione di consulente tecnico del Pubblico Ministero, figura
nuova introdotta dal Codice Vassalli nel quadro delle indagini
preliminari dirette dal P.M. che può disporre, qualora la ritenga
necessaria, consulenza tecnica ai fini dell’esercizio dell’azione
penale.
L’art. 359 del codice di procedura penale, infatti,
quando il
Pubblico Ministero procede ad accertamenti per i quali sono necessarie
specifiche competenze tecniche, può nominare Consulenti i quali non
possono rifiutare la loro opera.
Premesso che le indagini preliminari non costituiscono una fase diretta
alla formazione della prova ma servono al P.M. per ricercare le fonti di
prova, che poi egli evidenzierà ed utilizzerà nel corso del
dibattimento, in questa fase dunque il Consulente ha la delicata, e non
sempre facile, funzione di aiutare il P.M. nel comprendere situazioni
tecniche complesse nelle quali non è in grado di entrare completamente.
L’opera prestata dal Consulente del P.M. non ha valore probatorio.
Avrà valore probatorio quando il Consulente sarà interrogato davanti al
Giudice come teste indicato dal P.M. e secondo le forme
dell’interrogatorio incrociato e quindi solo rispondendo alle domande e
solo svolgendo la problematica che gli viene sottoposta, solo in questo
caso le sue affermazioni possono essere assunte come prova.
E’ bene sottolineare che l’opera del Consulente deve essere diretta alla
ricerca della verità, qualunque essa sia.
In conclusione, sembra potersi dire che nell’ambito del nuovo
procedimento penale il ruolo cui assolve il Consulente in Grafologia
Giudiziaria in tutti i casi in cui viene chiamato a pronunciarsi su
tematiche attinenti la propria specifica professionalità è sicuramente
di rilievo e, pertanto, assai delicato.
In quest’ottica, emerge in tutta
la sua importanza la prospettata necessità di svolgere tale ruolo con
l’obiettivo di aiutare l’interlocutore a comprendere le questioni
tecniche, al solo fine – come si usa dire anche nella formula del
giuramento – di far conoscere al giudice la verità, qualunque essa sia,
gradita o non gradita.

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Il Prof. Umberto Veronesi, sul settimanale "OGGI", nel 2004
affermava che:
"La Grafologia è una scienza e ci dice anche quanto siamo sani"
Ci sono casi di "disgrafia", l’alterazione della scrittura, che rivelano disturbi respiratori, cardiovascolari, intossicazioni,
malattie nervose… |